
Nel contesto del diritto penale italiano, l’articolo 640-ter del codice penale disciplina un fenomeno di grande rilevanza, la frode informatica, un reato che rappresente la nutarale evoluzione della truffa. Questo reato non solo si inserisce in un panorama giuridico in continua evoluzione, ma rappresenta anche una risposta a sfide emergenti legate all’innovazione tecnologica e alla crescente digitalizzazione della società.
Questo reato si realizza ad esempio quando un soggetto modifica dati, programmi o il funzionamento di sistemi digitali. L’intento è quello di conseguire un profitto illecito a danno di terzi. La digitalizzazione delle attività economiche e amministrative ha amplificato le possibilità di comportamenti illeciti, rendendo i sistemi informatici vulnerabili a manipolazioni e attacchi. In questo contesto, è fondamentale riconoscere che la frode informatica può assumere molteplici forme, dalle semplici truffe online fino a sofisticate operazioni di hacking, tutte finalizzate a sfruttare le debolezze dei sistemi informatici.
Definizione e inquadramento giuridico della fattispecie
L’art. 640 ter del codice penale definisce la frode informatica come un reato specifico, collocandosi all’interno della categoria dei delitti contro il patrimonio, ma con caratteristiche distintive rispetto alla truffa tradizionale.
La frode informatica è caratterizzata dall’assenza di necessità di ingannare una persona fisica, l’azione fraudolenta si concentra sulla manipolazione del sistema informatico del soggetto passivo, realizzandosi senza la necessità di ingannare alcuno.
L’art. 640 ter c.p. sanziona chi altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico, attraverso l’intervento non autorizzato su dati, informazioni o programmi. L’obiettivo di tale condotta è procurare un ingiusto profitto a sé o a terzi, arrecando danno a qualcuno.
La norma non solo tutela il patrimonio individuale, ma salvaguarda anche l’integrità dei sistemi informatici. Questa protezione rappresenta un’evoluzione del diritto penale in risposta alla criminalità tecnologica, riconoscendo l’importanza fondamentale dei sistemi informatici nella società contemporanea.
Il reato di frode informatica nell’art. 640 ter c.p.
L’articolo 640 ter c.p. è stato congeniato per combattere la frode informatica. Questa previsione normativa è una risposta alle nuove forme di criminalità nate dalla tecnologia e con la tecnologia, si colloca tra i reati contro il patrimonio, ma con caratteristiche uniche legate al mondo digitale.
Analisi del testo normativo
L’articolo 640 ter c.p. dispone che: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze prevsite dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persone, anche in riferimento all’età“.
La norma distingue due tipi di frode informatica: la prima riguarda l’alterazione del funzionamento di un sistema, la seconda è l’accesso non autorizzato a dati e informazioni.
L’alterazione si riferisce a qualsiasi condotta che modifichi il normale funzionamento del sistema, l’intervento sui dati include ogni operazione non consentita che influisce sui dati.
Evoluzione legislativa della norma
L’articolo 640 ter è stato introdotto nel 1993 con la Legge 23 dicembre, n. 547 questa legge ha introdotto i “computer’s crimes” nel sistema penale italiano, in risposta alle necessità di protezione nate dalla diffusione delle tecnologie digitali.
Con il tempo, la norma ha subito modifiche per adeguarsi alle innovazioni tecnologiche dei crimini informatici, il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, ha aggiunto circostanze aggravanti per la frode informatica, come il furto di identità digitale.
Da ultimo l’articolo è stado modificato con il D. Lgs. 184/2021 e con il D. Lgs. 150/2022.
L’emanazione di numerose novelle legislative dimostra che il legislatore è consapevole della gravità e pericolosità dei reati informatici.
Gli elementi costitutivi del reato
Sul piano oggettivo, come già illustrato il reato si manifesta attraverso l’alterazione di sistemi informatici o telematici oppure intervenendo senza diritto su dati informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Sul piano soggettivo, è richiesto il dolo specifico, dolo caratterizzato dall’intenzione di ottenere un ingiusto profitto con danno a terzi.
L’alterazione di sistemi informatici o telematici
L’alterazione rappresenta la prima modalità di realizzazione dell’elemento oggettivo della frode informatica, si tratta di qualsiasi manipolazione che modifica il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Questa condotta può manifestarsi attraverso l’installazione di malware, la modifica delle configurazioni hardware, o l’alterazione dei protocolli di comunicazione.
La giurisprudenza ha stabilito che l’alterazione deve essere capace di interferire con il normale processo di elaborazione o trasmissione dei dati.
L’intervento senza diritto su dati e programmi
La seconda modalità di realizzazione dell’elemento oggettivo consiste nell’intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi. Questa differisce dalla precedente poiché non colpisce l’intero sistema, ma specifici elementi digitali in esso contenuti.
L’intervento senza diritto su dati può manifestarsi come cancellazione, modifica o inserimento non autorizzato di informazioni, similmente, l’intervento senza diritto su programmi può includere la manipolazione di software o l’alterazione di algoritmi. In entrambi i casi, l’elemento essenziale è l’assenza di legittimazione ad operare su tali elementi digitali.
Il dolo specifico: ingiusto profitto e altrui danno
L’elemento soggettivo della frode informatica è caratterizzato dal dolo specifico, l’agente deve agire con l’intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, non è sufficiente la consapevolezza di alterare sistemi o intervenire su dati, ma è necessaria questa specifica finalità.
L’ingiusto profitto può assumere natura patrimoniale o anche solo morale. L’altrui danno si configura tipicamente come pregiudizio economico, frequentemente, il danno si manifesta attraverso il trasferimento illecito di denaro, di valore monetario o, nelle forme più recenti, di valuta virtuale.
La giurisprudenza ha chiarito che deve esistere un nesso causale tra la condotta fraudolenta e il danno prodotto.
Le circostanze aggravanti specifiche
Il legislatore ha previsto delle circostanze aggravanti per il reato di frode informatica, queste aggravanti sono state inserite per situazioni di particolare gravità rispetto all’ipotesi base. L’art. 640-ter del codice penale prevede tre circostanze che aumentano la pena, ognuna di queste ha caratteristiche particolari.
La sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 640 c.p. o il trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale
Il primo aumento di pena è previsto se ricorre una delle circostanze previste dall’art. 640 c.p. a cui si rinvia in un altro articolo presente sul sito, in poche parole è il caso di una frode informatica a danno dello Stato, o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea oppure se l’alterazione o l’intervento del sistema informatico o telematico produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
L’abuso della qualità di operatore di sistema
Altra circostanza aggravante riguarda chi commette il reato essendo un operatore di sistema, l’operatore di sistema è colui che è autorizzato ad operare “sul” sistema e non colui che semplicemente opera “nel” o “con” il sistema, come nel caso del mero utente abilitato ad accedere ad una banca dati.
L’operatore è il soggetto che viene abilitato a modificare i contenuti o la struttura del sistema ovvero di una sua parte, con esclusione dunque di chi viene semplicemente autorizzato a fruire dei suddetti contenuti, in altre parole, è un soggetto che si trova in un rapporto privilegiato con il sistema che ne agevola l’abuso, violando al contempo l’obbligo di fedeltà nei confronti del soggetto che ha concesso tali privilegi come affermato dalla Cassazione con le sentenze 7775/2022 e 17318/2019.
Il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale
Ulteriormente un’altra aggravante riguarda il furto o l’uso indebito dell’identità digitale altrui, questo fenomeno è in forte crescita, si tratta di chi si appropria di credenziali o profili digitali di altri.
La Cassazione, con la sentenza n. 40862/2022, ha spiegato che nella definizione di identità digitale sono inclusi anche i profili sui social network o le credenziali per servizi privati.
Il danno nei confronti di più soggetti
Infine la circostanza aggravante prevista al terzo comma si verifica quando la frode informatica danneggia più persone, la lesione di più soggetti indica una maggiore pericolosità sociale della condotta e richiede quindi una sanzione più severa.
Questa aggravante si applica spesso a frodi informatiche massive, ad esempio, gli attacchi phishing che colpiscono molti utenti contemporaneamente. La digitalizzazione e l’interconnessione globale facilitano queste azioni fraudolente.
Le circostanze aggravanti evidenziano l’attenzione del legislatore verso le frodi informatiche più gravi, in quanto caratterizzate da particolare offensività o da un elevato potenziale di danno per la collettività.
Casistica e manifestazioni della frode informatica
La casistica della frode informatica copre un vasto campo di azioni illegali che usano la tecnologia digitale per ottenere guadagni illeciti. Queste azioni criminali si adattano continuamente, evolvendosi con l’avvento di nuove tecnologie e misure di sicurezza.
Principali tecniche fraudolente online
Il phishing è una delle tecniche più comuni, in cui i criminali mandano messaggi falsi per rubare informazioni personali degli utenti. Il pharming, invece, sposta gli utenti su siti falsi senza che se ne accorgano.
Il keylogging e i ransomware sono altri esempi di pericoli online. Il keylogging registra i tasti premuti in modo segreto, mentre i ransomware bloccano i dati e chiedono un riscatto per liberarli. Questi crimini possono portare a pene severe, fino a sei anni di reclusione e fino a 3.000 euro di multa, soprattutto senza querela in casi gravi.
Esempi giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza ha definito i confini del reato di frode informatica. La Cassazione penale, con la sentenza n. 13713 del 9 febbraio 2023, ha dichiarato che l’uso di carte clonate per comprare carburante è una frode informatica, non un uso illegale delle carte di pagamento.
Un altro caso importante riguarda l’alterazione di dispositivi elettronici per il gioco. La Suprema Corte ha definito questa azione come frode informatica. La punibilità a querela si applica ai casi base, mentre si procede d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti.
Regime sanzionatorio e tutela giuridica
Il legislatore ha stabilito un sistema di pene per la frode informatica che varia in base alla gravità, la condotta base è punita con reclusione da sei mesi a tre anni e viene anche applicata una multa da 51 a 1.032 euro.
Le sanzioni si intensificano con circostanze aggravanti, in caso di abuso di posizione, la pena sale a reclusione da uno a cinque anni.
Per i casi più gravi, come il furto d’identità digitale in danno di più persone, si applica la reclusione da due a sei anni, la multa può arrivare fino a 3.000 euro con un minimo di 600 euro.
Il reato è generalmente perseguibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio in presenza di alcune circostanze aggravanti.
