L’oblazione speciale nel d.lgs. 758/1994: una figura premiale che in pochi conoscono

 

oblazione speciale

Il meccanismo ordinario: prescrizione, adempimento, oblazione (speciale)

Il d.lgs. 758/1994 disciplina, agli artt. 20–24, un sistema sanzionatorio speciale per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Quando l’organo di vigilanza — tipicamente l’Ispettorato del Lavoro o l’ASL — accerta una violazione, può impartire al trasgressore una prescrizione di regolarizzazione, assegnandogli un termine per mettersi in regola. Se il trasgressore adempie e paga una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista, il reato si estingue. Il procedimento penale rimane sospeso per tutta la durata di questa fase incidentale.
Quando invece il trasgressore non adempie alla prescrizione, o non provvede al pagamento, il procedimento penale riprende il suo corso. A quel punto, per oblazionare il reato in sede giudiziaria, si applica l’art. 162 bis c.p., che prevede il pagamento della metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Un onere notevolmente più elevato.

Il caso che nessuno considera: quando l’organo di vigilanza non prescrive nulla

La questione che la sentenza Cionna (Cass. Sez. 3, n. 26758/2010) chiarisce in modo definitivo riguarda uno scenario specifico e per lungo tempo controverso: quello in cui l’organo di vigilanza, pur comunicando la notizia di reato al Pubblico Ministero, non impartisce alcuna prescrizione di regolarizzazione. Ciò può accadere per ragioni diverse: perché non vi è nulla di specifico da prescrivere, perché la condotta illecita aveva già esaurito i suoi effetti al momento del controllo, o perché il trasgressore aveva già provveduto autonomamente ad eliminare la violazione.
La Cassazione è netta: l’organo di vigilanza può non impartire alcuna prescrizione, e tale scelta è del tutto legittima. La sospensione del procedimento prevista dall’art. 23 del decreto scatta solo quando una prescrizione viene effettivamente impartita. In assenza di prescrizione, il procedimento penale prosegue senza che si determini alcuna ipotesi di improcedibilità: la mancata prescrizione non è un vizio, è una scelta legittima dell’organo preposto.

La figura premiale dell’art. 24: l’oblazione speciale pari al quarto dell’ammenda anche senza prescrizione

L’art. 24, comma 3, del d.lgs. 758/1994 prevede che, quando il trasgressore abbia comunque regolarizzato la propria posizione — eliminando la violazione in modo congruo, anche con modalità diverse da quelle che l’organo di vigilanza avrebbe potuto prescrivergli — il giudice può ammetterlo all’oblazione nella misura agevolata di un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Il punto decisivo è che questa misura ridotta si applica proprio nei casi in cui non è stata impartita alcuna prescrizione. Il soggetto che ha regolarizzato spontaneamente — anche in ritardo, purché in modo adeguato — può chiedere al giudice di essere ammesso all’oblazione nella misura del quarto, esattamente come se avesse percorso la strada ordinaria della prescrizione-adempimento-oblazione amministrativa.
La ratio è coerente con il sistema: sarebbe ingiustificato trattare peggio chi ha regolarizzato senza aspettare una prescrizione rispetto a chi l’ha fatto perché formalmente obbligato a farlo. La Corte costituzionale aveva già offerto questa lettura adeguatrice con la sentenza n. 19 del 1998, e la giurisprudenza di legittimità l’ha poi recepita e consolidata.

Il confronto con l’oblazione ordinaria: la differenza è sostanziale

Chi non percorre la strada dell’art. 24 d.lgs. 758/1994 e si trova a definire la propria posizione in sede penale ordinaria deve fare i conti con l’art. 162 bis c.p. Per le contravvenzioni punite con pena alternativa — arresto o ammenda — la norma prevede l’oblazione nella misura della metà del massimo dell’ammenda. A seconda delle fattispecie, la differenza in termini economici può essere molto rilevante.
La misura agevolata del quarto non è condizionata alla ricezione di una prescrizione formale. È sufficiente che la regolarizzazione sia avvenuta in modo congruo, e che venga formulata al giudice la richiesta nelle forme appropriate.

Perché questa norma viene ignorata

Per anni la giurisprudenza si è divisa su un problema diverso, che ha oscurato il tema: se la mancata prescrizione da parte dell’organo di vigilanza determinasse o meno l’improcedibilità dell’azione penale. Un orientamento rigoroso — ribadito ancora da alcune sentenze successive alla Cionna — sosteneva che senza prescrizione il processo non potesse nemmeno proseguire. La sentenza n. 26758/2010, poi confermata dalla n. 7678/2017, ha liquidato definitivamente questa tesi: la mancata prescrizione non produce improcedibilità, ma apre invece la strada all’oblazione agevolata in sede giudiziale.
Il dibattito sulla procedibilità ha in sostanza oscurato la parte più rilevante sul piano della difesa: la possibilità di accedere alla figura premiale dell’art. 24. Una norma pensata per premiare chi si mette in regola spontaneamente, che è rimasta nell’ombra, nota a pochi e applicata ancora meno.

Conclusione

Chi assiste un soggetto imputato per una contravvenzione in materia di sicurezza o igiene del lavoro, e si trova in una situazione in cui l’organo di vigilanza non ha impartito prescrizioni, non deve rassegnarsi all’oblazione ordinaria ex art. 162 bis c.p. Se il cliente ha provveduto — anche spontaneamente, anche con qualche ritardo, ma in modo adeguato — ad eliminare la violazione, sussistono le condizioni per chiedere al giudice l’ammissione all’oblazione nella misura di un quarto del massimo, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 758/1994.

È una strada che vale la pena percorrere. E che, come spesso accade nel diritto penale, richiede semplicemente di saper leggere le norme nel modo giusto.


Riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. Sez. 3 Penale, n. 26758 del 5 maggio 2010 
  • Cass. Sez. 3 Penale, n. 7678 del 13 gennaio 2017 

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